Art. 4.
(Approvazione e attuazione del piano).

      1. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai Ministri dello sviluppo economico, della solidarietà sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati.
      2. Il piano è attuato dalla Regione autonoma della Sardegna. I programmi attuativi annuali e pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
      3. I programmi di cui al comma 2 sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale e comunitaria ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.